Il Bando FRI-Tur è l'incentivo che punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive
FONDO PERDUTO O FINANZIAMENTO AGEVOLATO PER FAR CRESCERE LA TUA IMPRESA TURISTICA
FRI-Tur: Incentivi per il Turismo Sostenibile e Digitale
Cosa è FRI-Tur ?
Il Fondo Rotativo Imprese per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel turismo (FRI-Tur) è un incentivo mirato a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive attraverso digitalizzazione e sostenibilità ambientale.
Obiettivi e Destinatari
FRI-Tur si rivolge a investimenti medio-grandi, compresi tra 500.000 e 10 milioni di euro, con un focus su:
- Riqualificazione energetica e antisismica
- Eliminazione delle barriere architettoniche
- Interventi per migliorare la competitività e raggiungere nuovi standard di qualità internazionali
A CHI E' RIVOLTO ?
Le agevolazioni sono rivolte a:
- alberghi
- agriturismi
- strutture ricettive all’aria aperta
- imprese del comparto turistico,
- ricreativo, fieristico e congressuale
- stabilimenti balneari
- complessi termali
- porti turistici
- parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici
LE AGEVOLAZIONI
Sono previste due forme di incentivo:
- contributo diretto alla spesa: concesso sulla base degli importi ammissibili delle spese, tenuto conto delle percentuali massime sulla base della dimensione dell’impresa e della localizzazione dell’investimento, coerentemente con i target di attuazione previsti dal PNRR. Percentuale massima: 35% dei costi e delle spese ammissibili.
- finanziamento agevolato: concesso da Cassa Depositi e Prestiti ad un tasso nominale annuo pari allo 0,5%, con una durata compresa tra 4 e 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento
Al finanziamento agevolato deve essere abbinato un finanziamento bancario a tasso di mercato, insieme costituiscono un unico finanziamento
Cosa si puo fare ?
Quali sono le spese ammissibili con il bando Fri-Tur ? Di seguito le spese ammissibili, ricordando che il progetto deve essere compreso in un range dai 500 mila ai 10 milioni di euro iva esclusa
Interventi Edilizi
- Demolizione e ricostruzione di edifici, ripristino di edifici crollati o demoliti
- Modifica dei prospetti, realizzazione di balconi e logge
- Servizi igienici, sostituzione di serramenti interni ed esterni
- Installazione di nuova pavimentazione, privilegiando materiali sostenibili
- Installazione di manufatti leggeri e strutture prefabbricate per abitazioni e ambienti di lavoro
Interventi di Eliminazione delle Barriere Architettoniche
- Sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi)
- Rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici)
- Interventi edilizi rilevanti (scale, ascensori, rampe, servoscala, piattaforme elevatrici)
- Realizzazione di impianti igienico-sanitari adeguati per persone diversamente abili
- Sistemi e tecnologie per facilitare la comunicazione e l’accessibilità
Digitalizzazione
- Acquisto di modem, router, impianti wifi
- Realizzazione di infrastrutture server, connettività, sicurezza e servizi applicativi
- Acquisto di dispositivi per pagamenti elettronici, software, licenze per gestione incassi online
- Creazione o acquisto di software e piattaforme per prenotazione, vendita online di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici
Piscine Termali
(solo per imprese che gia svolgono l'attività di )
BANDO FRI-TUR - Incentivo per strutture ricettive
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Domande e Risposte del bando FRI-Tur
No, le imprese operanti esclusivamente nel settore della ristorazione che non svolgono attività turistico-ricettiva non possono presentare domanda di incentivo, non essendo ricomprese nell’elenco dei soggetti beneficiari previsto dalla normativa di riferimento.
le imprese proponenti devono:
• gestire un’attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi ovvero essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui è esercitata l’attività ricettiva o il servizio turistico • essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese ed inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione anche volontaria o di fallimento • avere una stabile organizzazione di impresa sul territorio nazionale • essere in regola con le disposizioni in materia di normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni, della salvaguardia dell’ambiente e con gli obblighi contributivi • essere in regime di contabilità ordinaria • essere in possesso di una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice e di una delibera di finanziamento rilasciata da quest’ultima • adottare un apposito regime di contabilità separata laddove operanti nel settore agricolo o della pesca • non ricadere nelle fattispecie previste dall’articolo 4, comma 4, del Decreto del Ministero del Turismo del 28 gennaio 2023
La delibera bancaria può essere condizionata alla trasmissione, da parte del Ministero, del decreto di concessione come previsto dall’allegato 2 “Modello di sintesi di delibera” alla Convenzione MiTur – ABI – CDP. L’allegato 4 – “Linee guida” alla Convenzione MiTur – ABI – CDP prevede altresì che la banca possa indicare nel contratto di finanziamento degli “eventi rilevanti”, volti a tutelare la posizione deliberata da eventuali deterioramenti della situazione economica-patrimoniale (cfr romanino iii) dell’art. 4.13 delle linee guida).
La normativa non prevede alcuna percentuale minima del finanziamento agevolato e, di conseguenza, del finanziamento bancario rispetto all’ammontare complessivo delle spese ammissibili. L’importante è che venga rispettata la piena copertura delle spese necessarie per la realizzazione dell’investimento anche con altre fonti finanziarie (e mezzi propri)
Ai sensi dell’articolo 4 del Decreto del 28 gennaio 2023 possono presentare domanda di agevolazione: Comma 1 “…… imprese alberghiere, le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
Gli impianti devono essere funzionali alla realizzazione del Programma di investimento; laddove l’impianto si configura come opera muraria, le relative spese rientrare nel limite del 50% dell’investimento totale ammissibile previsto dalla normativa.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Decreto del 28 gennaio 2023 i macchinari devono essere iscritti in bilancio per almeno 3 anni per la PMI e 5 anni per le Grandi imprese. perspiciatis.
Il Finanziamento (inteso come insieme di finanziamento bancario e finanziamento agevolato) nel caso in cui la domanda di agevolazione non venga ritenuta ammissibile, non sarà perfezionato. In tal caso, la banca potrà decidere nella propria autonomia se finanziare comunque l’impresa che ne abbia fatto richiesta.
Per quanto riguarda i pagamenti devono avvenire con modalità che ne consentano la piena tracciabilità e l’immediata riconducibilità alle fatture o ai giustificativi di spesa per cui è richiesto il contributo. Con questo si intendono pagamenti fatti con bonifico bancario o postale, SEPA/Ri.Ba./SDD, assegno non trasferibile, bancomat, carta di credito aziendale, accompagnata dall’evidenza della quietanza su conto corrente che attesti il trasferimento del denaro tra beneficiario e fornitori.
Ai sensi dell’articolo 4 del Decreto del 28 gennaio 2023 possono presentare domanda di agevolazione: Comma 1 “…… imprese alberghiere, le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici. Comma 2. I soggetti di cui al precedente comma 1: 1) devono gestire, in virtù di un contratto, regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi; 2) ovvero, devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico. Pertanto, le imprese che forniscono servizi per il settore fieristico e centri congressi, ad esempio servizio di catering, non sono ammissibili.
Ai sensi dell’articolo 4 del Decreto del 28 gennaio 2023 possono presentare domanda di agevolazione: Comma 1 “…… imprese alberghiere, le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici. Pertanto, le imprese che esercitano attività di affittacamere sono ammissibili.
Le spese relative all’acquisto e all’installazione degli impianti fotovoltaici sono da includere all’interno della macrovoce “macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica”.
Sono considerate ammissibili le spese riguardanti beni mobili, durevoli e ammortizzabili, strumentali all’attività d’impresa esercitata nell’ambito della struttura ricettiva relativamente alla quale è stata presentata la domanda di incentivo, ivi destinati e messi in uso, inclusi gli acquisti di mobili, componenti di arredo e componenti di illuminotecnica.
Il rilascio della delibera bancaria non può essere condizionata se non a quanto previsto nell’allegato 2 “Modello di sintesi di delibera” alla Convenzione MiTur – ABI – CDP, ossia a) alla trasmissione, da parte del Ministero, anche per il tramite del Soggetto Gestore, del Decreto di Concessione; b) al rispetto dei termini fissati dall’articolo 9 del decreto del Ministro del turismo del 28 dicembre 2021 emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; c) al positivo esito delle consuete verifiche legali.
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